Divorzio: quando si può richiedere un risarcimento danni?

DiRedazione

Divorzio: quando si può richiedere un risarcimento danni?

Fra le cause civili, molto spesso le situazioni più spiacevoli e pesanti sono generate dalle cause di divorzio. In qualche caso, le parti raggiungono accordi amichevoli, cosa che sarebbe sempre auspicabile fra persone che hanno condiviso una parte della propria vita; ma in molto casi è propria questa intimità, che nel tempo si è logorata fino a spezzarsi, che crea rancori, i quali non permettono di agire lucidamente. Infatti, spesso i rapporti fra ex coniugi sono così deteriorati che si assiste a uno scontro muro contro muro, in cui le rispettive rivendicazioni sono in netto contrasto.

In molti casi, una delle parti richiede all’altra anche un risarcimento danni: sebbene il suo stato emotivo lo metta nelle condizioni di essere assolutamente convinto di averne diritto, questo alla legge non basta; è necessario capire se e quando questa richiesta è giustificata. In questo articolo, daremo qualche piccola e parziale indicazione, fermo restando la necessità di rivolgersi a un avvocato Torino serio e specializzato nel campo.

Norme generali del risarcimento danni

Innanzitutto, cerchiamo di definire in linea generale quando si ha diritto a un risarcimento danni. Queste linee generali valgono in ogni caso e, quindi, anche nella cause di divorzio. Sembrerà di dire una banalità, ma occorre che un danno ci sia effettivamente stato. Nel caso di danni materiali o patrimoniali, la cosa è facilmente testimoniabile, dimostrabile e non ha bisogno di prove ulteriori; semmai, si potrà discutere sull’entità del danno. Nel caso invece dei danni morali, quelli frequentemente reclamati nelle cause di divorzio, la dimostrazione è più laboriosa e complicata.

In linea di massima, il danno morale può essere definito come la somma delle sofferenze psicologiche del richiedente, subite a causa del comportamento più o meno reiterato dell’accusato; a queste si aggiungono le eventuali ripercussioni sulla sua salute fisica, derivanti dai comportamenti che vengono contestati alla controparte. Ma non tutte le tipologie di danno o comportamento possono dare adito a una richiesta di risarcimento danno morale che possa avere successo: in questi casi, un legale serio ed esperto saprà consigliare il miglior modo di procedere.

In ogni caso, la parte richiedente si deve accollare il cosiddetto onere probatorio, cioè deve dimostrare l’esistenza del danno, delle conseguenze negative sulla propria salute psicologica (o eventualmente anche fisica) e delle limitazioni alle proprie libertà costituzionali derivate da tale danno. In secondo luogo, specificamente per le cause di divorzio, deve essersi verificato un comportamento scorretto o illegittimo da parte di uno dei due coniugi. In ultimo, occorre dimostrare la correlazione causale fra il comportamento e il danno, cioè il primo deve aver provocato il secondo.

Relazioni extra-coniugali e risarcimento danni

Si parla molto spesso di richieste di risarcimento danni in cause di divorzio, la cui motivazione principale sia l’infedeltà di uno dei due coniugi: ci troviamo, quindi, in presenza di vere o presunte relazioni extra-coniugali. Se la relazione al di fuori del matrimonio viene accertata, l’altro coniuge ha diritto a un risarcimento danni al di là dell’assegno di mantenimento e degli altri corrispettivi prescritti dalla legge? La risposta non è semplice né univoca.

Possiamo dire che, negli ultimi anni, la presenza di relazioni extra-coniugali è stata motivazione di concessione di risarcimento, ma non in maniera automatica. Certo, per il coniuge tradito, solo il fatto di veder spezzare quel legame di fiducia o il dolore di aver creduto a bugie reiterate, può essere considerato un danno morale di rilievo. In realtà, però, non basta che il coniuge sia stato infedele, ma questa sua condotta deve anche aver comportato gravi problemi e lesioni delle libertà fondamentali all’altro coniuge, il tutto da determinarsi in fase processuale.

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